Sconti fantastici sui tuoi nuovi infissi
Stai pensando di dare un nuovo volto alla tua casa? Comincia dagli infissi, da noi sono scontati!
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPeF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’IReS (Imposta sul Reddito delle Società) ed è concessa nel caso in cui si eseguano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la sostituzione dei serramenti (detrazione massima di 60.000 euro)
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima di 100.000 euro)
- il miglioramento termico dell’edificio, ad esempio: coibentazioni pareti e pavimenti (detrazione massima di 60.000 euro)
- l’installazione di pannelli solari (detrazione massima di 60.000 euro)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima di 30.000 euro)
Le detrazioni del 65% delle spese sostenute, da ripartire in dieci rate annuali di uguale importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, ovvero il 36%. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (65% o 50%) occorre far riferimento alla data di effettivo pagamento per le persone fisiche, mentre per le imprese e le società data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
È cumulabile con altre agevolazioni?
La detrazione d’imposta (del 65% o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Quale aliquota IVA si applica?
L’aliquota IVA da applicare per la sostituzione dei serramenti varia a seconda del tipo e dell’ambito di intervento. In particolare:
- alla presenza di concessioni comunali attestanti la ristrutturazione o il risanamento conservativo dell’unità immobiliare, si applica l’aliquota ridotta del 10%
- nell’ipotesi di interventi per gli immobili ad uso abitativo privato, riconducibili alla manutenzione straordinaria (ad esempio la sola sostituzione degli infissi) si rientra nel caso dei “beni dal valore significativo“, pertanto si applica l’aliquota ridotta solo fino a concorrenza del valore di prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi
Il decreto del 29 dicembre 1999 individua espressamente i beni dal valore significativo che, oltre ai serramenti, comprendono le caldaie, gli ascensori, i sanitari, eccetera.
intervento di sostituzione degli infissi
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di €60000.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Attenzione
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
gli adempimenti richiesti
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F
- La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato:
- se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta
- se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese
Come effettuare i pagamenti?
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolata o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
Quali sono i documenti da conservare?
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il vademecum ufficiale di 27 pagine per scoprire tutto sulle detrazioni governative